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DISEGNO DI LEGGE N. 2190
d’iniziativa dei senatori RAMPONI, GAMBA, GALIOTO, TOTARO, CARRARA, CONTINI, LICASTRO SCARDINO, TORRI e DIVINA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2010
Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del personale militare
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, composto di sei articoli, è inteso a modificare talune disposizioni in materia di personale militare in relazione ad esigenze di aggiornamento della relativa disciplina per il conseguimento di più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331. Le disposizioni proposte, la maggior parte delle quali era inserita in un disegno di legge governativo presentato nella scorsa legislatura (atto Camera n. 3297-XV legislatura) e non esaminato per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, l’articolo 1 prevede modificazioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate. Il comma 1, lettera a), prevede disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali dei Corpi sanitari. L’ammissione ai corsi delle accademie militari è subordinata al superamento di prove concorsuali altamente selettive. I vincitori di concorso per il reclutamento nei Corpi sanitari (quali ufficiali medici) debbono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sono destinatari, in astratto, delle relative disposizioni in materia di accesso programmato, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, che prevedono prove di ammissione per i candidati e, a decorrere dall’anno accademico 2010-2011, la valutazione dei risultati conseguiti nel percorso scolastico. Invero le citate disposizioni mal si conciliano con le procedure concorsuali previste per gli arruolandi ufficiali medici, atteso che le stesse debbono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre: è evidente l’incongruenza della situazione in cui può venirsi a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l’Accademia, non sia ammesso al corso di laurea previsto dal bando. Una tale evenienza contrasterebbe anche con l’interesse pubblico, che l’amministrazione è tenuta sempre a perseguire. In base a tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che annualmente definisce con decreto ad hoc le modalità delle prove di ammissione ai corsi universitari, ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dal Ministero della difesa con riferimento ai programmi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e inseriti nell’ambito delle procedure concorsuali, soddisfacesse, di per sé, le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Il citato decreto legislativo n. 21 del 2008, tuttavia, a partire dall’anno accademico 2010-2011, prevede l’attribuzione di un punteggio non solo sulla base del risultato del test d’ingresso, ma anche dei risultati scolastici, ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari. D’ora in avanti, pertanto, non sarà più sufficiente inserire test specifici finalizzati all’ammissione ai corsi universitari nelle prove di concorso per gli arruolandi medici militari, essendo prevista una procedura complessa che non potrebbe verosimilmente concludersi prima dell’ingresso degli allievi in Accademia e che, in ogni caso, assoggetterebbe gli stessi ad una sovrapposizione di prove concorsuali assolutamente ingiustificata. La disposizione è intesa ad evitare gli inconvenienti di cui sopra, introducendo norme che prevedano in via permanente l’inserimento del test d’ingresso all’università nelle prove concorsuali di accesso alle accademie – senza che si renda necessaria ogni anno una previsione espressa in tal senso da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – escludendo per gli allievi ufficiali medici l’applicazione dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la specifica prova cui verrebbero sottoposti i canditati allievi delle accademie militari rientrerebbe nel cotesto generale delle prove di esame previste dai bandi. Il comma 1, lettera b), prevede che il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta dagli ufficiali sia sospeso durante l’aspettativa per motivi privati, il congedo straordinario senza assegni ovvero l’aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, nonché l’aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti. Gli obblighi di servizio costituiscono lo strumento che permette all’Amministrazione della difesa di conservare risorse umane qualificate per un periodo di tempo ritenuto congruo, a fronte dell’investimento sostenuto per la loro formazione. La disposizione è volta a rendere effettivi tali obblighi, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 490 del 1997. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell’avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 1, lettera d), è inteso a valorizzare l’iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito reclutati con il grado di sottotenente ovvero di tenente, stabilendo, per tutti, che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione sia considerata ai fini della determinazione dell’ordine di anzianità in ruolo. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 1, lettera e), numero 1), è inteso a consentire il transito nei ruoli normali dei Corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all’esercizio della professione previste per l’accesso a tali ruoli, nonché il transito nei ruoli speciali degli stessi Corpi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione. È previsto che tali transiti siano effettuati secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La disposizione, già inserita, per la parte riferita al transito nei ruoli normali, nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il transito da un ruolo ad un altro non ha effetti né sul trattamento economico del personale interessato né sul numero complessivo di promozioni da effettuare in ciascun ruolo. Il comma 1, lettera e), numero 2), è inteso a riunire nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina. Il settore infrastrutture della Marina ha operato, a partire dal 1897, con il concorso di ufficiali del genio dell’Esercito, che sono distaccati presso le direzioni del genio per la Marina e presso la direzione generale dei lavori e del demanio (regi decreti 15 settembre 1897, n. 421, e 16 giugno 1932, n. 840). La contrazione degli organici degli ufficiali dell’Esercito conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 490 del 1997 e i successivi più recenti interventi di riduzione delle consistenze del personale militare in servizio hanno determinato una situazione di sensibile sofferenza nel delicato settore infrastrutture della Marina, dovuta alla difficoltà di reperire personale idoneo a ricoprire i vari incarichi. Per far fronte a questa situazione, nel 1999 la Marina ha reclutato, in via sperimentale, giovani laureati in ingegneria edile, civile, ambiente e territorio e architettura, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, immettendo i vincitori dell’unico concorso nei due Corpi del genio navale e delle armi navali, per questioni legate agli organici. Tali ufficiali, per i quali è previsto un identico sviluppo di carriera, sono stati selezionati con gli stessi criteri e requisiti, hanno seguito lo stesso iter formativo, sono stati tutti impiegati presso enti della stessa tipologia, per svolgere incarichi analoghi. L’unico fattore di distinzione tra loro è dato dall’appartenenza formale all’uno o all’altro Corpo. A partire dall’anno 2006, grazie anche alla possibilità offerta dall’aumento dell’organico degli ufficiali determinato dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, la Marina ha proceduto a reclutare tali ufficiali nel solo Corpo del genio navale, continuando, peraltro, a impiegare, nel corso dell’ultimo lustro, presso la direzione generale dei lavori del demanio nonché presso le direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, alcuni ufficiali laureati in ingegneria appartenenti al Corpo delle armi navali, reclutati a suo tempo mediante i corsi normali dell’accademia militare. Alla luce della mutata situazione organica dei vari Corpi e in base alle risultanze della sperimentazione condotta, la disposizione in esame risponde all’esigenza di riunire nel solo ruolo normale del Corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il transito da un ruolo ad un altro non ha effetti né sul trattamento economico del personale interessato né sul numero complessivo di promozioni da effettuare in ciascun ruolo. Il comma 1, lettera f), è volto a consentire il transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli che rivestono il grado di maggiore e di tenente colonnello. La disposizione risponde all’esigenza di adeguare le consistenze dei capitani del ruolo normale, che risultano in eccedenza rispetto ai volumi organici di legge, e del ruolo speciale, che invece, sono carenti. Ciò a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 490 del 1997, che, prevedendo la contrazione degli organici del ruolo normale e l’ampliamento di quelli del ruolo speciale, hanno determinato la mancata corrispondenza con le effettive consistenze del personale dei predetti ruoli. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il transito da un ruolo ad un altro non ha effetti né sul trattamento economico del personale interessato né sul numero complessivo di promozioni da effettuare in ciascun ruolo. Il comma 1, lettera g), numero 1), è inteso a modificare il sistema di individuazione degli ufficiali da collocare in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) previsto dall’articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997. Tale disposizione prevede che, qualora si verifichino eccedenze rispetto al volume organico dei gradi di colonnello o di generale, queste vengano eliminate attraverso il collocamento in ARQ di un corrispondente numero di ufficiali, da individuare con modalità differenti a seconda del grado:
– per i colonnelli, l’ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale meno anziano nel grado;
– per i generali, l’ufficiale più anziano nel grado e, a parità di anzianità, l’ufficiale anagraficamente più anziano.
La modifica proposta è intesa a uniformare la disciplina in materia, introducendo quale unico criterio di individuazione degli ufficiali da collocare in ARQ quello dell’anzianità anagrafica.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non incide sul numero dei soggetti da collocare nella posizione in parola. Il comma 1, lettera g), numero 2), in relazione alla modifica prevista dal comma 1, lettera e), numero 2), elimina il riferimento all’impiego esclusivo di ufficiali del genio dell’Esercito presso le direzioni del genio militare della Marina. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’articolo 2 prevede modificazioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. In particolare, il comma 1, lettere a) e d), prevede disposizioni relative al ciclo formativo degli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri. La disciplina attuale – risultante in parte dal rinvio all’articolo 25 del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardante gli ufficiali dell’Esercito, previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 298 del 2000 – prevede la frequenza, dopo il corso d’accademia, di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. L’iscrizione in ruolo, nel grado di tenente, avviene combinando i punteggi ottenuti a conclusione del corso d’accademia e del corso di applicazione, senza tenere in alcun conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell’ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni, già inserite nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 1, lettera b), è inteso ad estendere agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri le disposizioni sugli obblighi di servizio degli ufficiali appartenenti ai Corpi sanitari delle Forze armate, nonché sulla sospensione del computo della ferma obbligatoria durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di congedo straordinario senza assegni ovvero di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, nonché di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, introdotte nel decreto legislativo n. 490 del 1997 dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del presente disegno di legge. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche, in analogia con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge per le altre Forze armate. La disposizione, già inserita nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 1, lettera e), è inteso a eliminare una delle condizioni previste per il transito dei capitani dell’Arma dei carabinieri dal ruolo speciale al ruolo normale, consistente nel superamento del corso d’istituto. La disposizione è collegata alla modifica dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, prevista dall’articolo 3 del presente disegno di legge. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 è inteso a prorogare, fino all’anno 2016, la disciplina transitoria relativa all’avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, stabilita dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Tale disposizione prevede che, fino all’anno 2012, gli ufficiali con il grado di tenente colonnello da valutare per l’avanzamento al grado superiore, anziché essere suddivisi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado possedute al 31 dicembre di ciascun anno (come stabilito dalle disposizioni a regime), siano invece compresi in un’unica aliquota di valutazione. La proroga si rende necessaria per uniformare tale termine a quello previsto dalle disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché ha il solo effetto di protrarre di ulteriori quattro anni il sistema di avanzamento basato su un’unica aliquota di valutazione, fermi restando sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità), sia il limite delle promozioni annuali stabilite per il grado dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000 (29,5). L’articolo 3 prevede modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri. In particolare, esso dispone che il corso di istituto, al quale sono attualmente ammessi gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri con il grado di capitano, sia invece frequentato dagli ufficiali con il grado di maggiore o di tenente colonnello. La modifica proposta, spostando la frequenza del corso in un arco temporale più prossimo al procedimento di selezione per l’ammissione al corso superiore di stato maggiore interforze, riservato agli ufficiali delle Forze armate con i medesimi gradi, garantisce a tali ufficiali una più adeguata continuità formativa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’articolo 4 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all’applicazione dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, il quale prevede che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda e che, in tal caso, ad essi competono, all’atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al comma 3 dello stesso articolo 43. La norma interpretativa chiarisce che le cessazioni dal servizio in parola sono da intendersi equiparate a tutti gli effetti a quelle per raggiungimento del limite di età. Ciò in ragione del menzionato rinvio all’articolo 43, comma 3, il quale dispone che agli ufficiali che cessano dalla posizione di ARQ per raggiungimento del limite di età competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;
b) le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (indennità di ausiliaria e indennità speciale); c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all’atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei (cosiddetta promozione alla vigilia). Tale rinvio comporta, infatti, che agli ufficiali in ARQ cessati dal servizio a domanda si applichino, all’atto della cessazione dal servizio, gli istituti specificamente individuati dalle lettere a), b) e c) del citato comma 3, nonché gli ulteriori benefici spettanti nei casi di cessazione per raggiungimento del limite di età, genericamente indicati dall’alinea della citata disposizione, quale quello previsto dall’articolo 32, comma 6, della stessa legge n. 224 del 1986 (cosiddetta promozione alla vigilia comunque attribuita). I dubbi interpretativi sono sorti in ragione della circostanza che in alcune particolari fattispecie di cessazione anticipata dal servizio a domanda le relative disposizioni prevedono espressamente l’equiparazione a tutti gli effetti alle cessazioni per raggiungimento dei limiti di età. Tale equiparazione è infatti disposta dal comma 5 dello stesso articolo 43 della legge n. 224 del 1986, nonché dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i quali prevedono, l’uno in relazione a esigenze di servizio, l’altro per il conseguimento dei volumi organici, il collocamento in ausiliaria prima del raggiungimento dei limiti di età del personale che ne faccia domanda. Al riguardo si richiama la più recente giurisprudenza della Corte dei conti che, in riferimento al citato comma 5 dell’articolo 43 della legge n. 224 del 1986, ha ritenuto l’equiparazione ivi prevista quale mera esplicitazione di quanto già disposto dall’articolo 43, comma 4, ivi richiamato (Sezione I appello, n. 33/2009, n. 244/2009, n. 293/2009; Sezione II appello n. 229/2008), così indirettamente confermando la linea interpretativa proposta dal presente articolo. Una ulteriore conferma può essere desunta dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, come modificato dall’articolo 6, comma 3, della legge 2 dicembre 2004, n. 299, il quale prevede il collocamento in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o a domanda ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge n. 224 del 1986. In tale disposizione è chiaro l’intento del legislatore di allineare il trattamento giuridico degli ufficiali collocati in ARQ per effetto dei meccanismi previsti dalla legge di avanzamento, i quali chiedono di cessare dal servizio, con quello previsto per gli ufficiali che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età. Resta altresì, conseguentemente, chiarito che alle cessazioni in parola non si applicano le disposizioni relative alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
La disposizione, già inserita con diversa formulazione nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì consente di realizzare risparmi di spesa, in quanto il collocamento in ausiliaria del personale determina, per lo Stato, un costo annuale minore rispetto alla permanenza dello stesso personale nella posizione di ARQ.
L’articolo 5 è inteso a prorogare, fino al 31 dicembre 2015, la disposizione di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede la possibilità per il personale militare con almeno 40 anni di servizio effettivo di essere collocato in ausiliaria, a domanda, alla posizione giuridica dell’ausiliaria. Tale disposizione è già stata prorogata fino al corrente anno 2010 dall’articolo 14, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. La proroga è necessaria in quanto la citata facoltà di richiedere il collocamento in ausiliaria deve permanere fino alla data di scadenza delle disposizioni di carattere transitorio in materia di avanzamento degli ufficiali previste, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, dagli articoli 60, 60-bis e 60-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, fino all’anno 2015, e, per l’Arma dei carabinieri, dall’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, fino a tutto il 2016. Infatti, le citate disposizioni prevedono un regime transitorio durate il quale operano meccanismi che consentono di modificare il numero delle promozioni e conseguentemente le aliquote di avanzamento. Talché, in mancanza della proroga dell’istituto del collocamento in ausiliaria a domanda, il personale che risultasse incolpevolmente sfavorito dall’adozione dei decreti ministeriali di modifica del numero delle promozioni non potrebbe usufruire della «valvola di sfogo» rappresentata dal transito in ausiliaria, pur potendo vantare almeno 40 anni di servizio effettivo. Da qui la necessità di allineare i due regimi giuridici, sin d’ora e per la medesima durata, per contemperare l’esigenza dell’Amministrazione di usufruire di un adeguato periodo di flessibilità in cui realizzare il compiuto assestamento dei ruoli degli ufficiali con la necessità di salvaguardare gli interessi del personale. Si tratta di un intervento coerente rispetto alla disciplina recata dall’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui finalità è quella di anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale della pubblica amministrazione, ivi incluso il personale militare, con maggiore anzianità di servizio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, come confermato dagli interventi «a costo zero» già sanciti in sede di proroga del medesimo istituto giuridico, attuati con l’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31) e con il citato articolo 14, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (del resto, lo stesso articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 non è corredato da alcuna copertura degli oneri). Ciò in quanto, come allora chiarito, la disposizione che consente il collocamento in ausiliaria a domanda deve ritenersi neutra sotto il profilo finanziario per i seguenti motivi. All’atto del collocamento in congedo del militare nella posizione dell’ausiliaria, cessa per l’Amministrazione l’obbligo di erogare i contributi previdenziali e pensionistici, pari complessivamente al 24,20 per cento della retribuzione dell’interessato, il quale invece continua a versare i contributi sul proprio trattamento pensionistico, nella misura dell’9,10 per cento, se ufficiale, e dell’8,75 per cento, se sottufficiale. A fronte di ciò, il soggetto ha diritto per la durata di permanenza in ausiliaria (massimo un quinquennio) al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza virtualmente percepito e quello economico spettante, nel tempo, al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta dal militare all’atto del collocamento in congedo (dal computo sono oggi escluse, per espressa disposizione normativa, le indennità dirigenziali). Tenuto conto dell’anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell’amministrazione che costituiscono un significativo risparmio e che gli aggiornamenti stipendiali sono sensibilmente inferiori rispetto alle citate percentuali di contribuzione a carico dell’interessato, ne discende che non sono ravvisabili maggiori oneri collegati alla permanenza nella posizione di ausiliaria. L’articolo 6 è inteso a modificare le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, per il personale delle Forze armate e di polizia destinato all’estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al fine di adeguarle a quelle di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relative al personale che presta servizio presso le ambasciate e gli uffici degli addetti militari. Le modifiche introdotte sono intese a eliminare l’ingiustificata disparità di trattamento attualmente esistente tra categorie di personale che risultano sostanzialmente paritetiche, in quanto accomunate dalla prestazione di un servizio all’estero di lunga durata. La disciplina proposta prevede, in materia di licenza ordinaria, la durata di trenta giorni lavorativi, in luogo degli attuali trenta giorni calendariali per gli ufficiali e i sottufficiali e venti per i militari di truppa, nonché la fruizione di quattro giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, in linea con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 838 del 1973. Con riguardo alle assenze per infermità, è prevista la corresponsione del trattamento economico in misura intera per i primi quarantacinque giorni e la sospensione per il restante periodo, in luogo dell’attuale sospensione per tutta la durata del periodo, in linea con quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 838 del 1973. Le disposizioni, già inserite nel citato atto Camera n. 3297-XV legislatura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti per l’erogazione del trattamento economico sono calcolati comunque in misura intera, non potendosi tener conto dell’eventuale verificarsi di assenze per malattia.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che i concorrenti per il reclutamento nei Corpi sanitari devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea magistrale»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta ai sensi del presente articolo ovvero dell’articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, di congedo straordinario senza assegni ovvero aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e riprende a far data dal giorno di rientro in servizio dell’ufficiale.»; c) all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;
d) all’articolo 25:
1) al comma 1, dopo le parole: «Per i Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e i Tenenti»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla rideterminazione dell’anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»; 3) al comma 2: 3.1) al primo periodo, le parole: «I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «I Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;
4) al comma 3, le parole «i Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali»;
5) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;
6) alla rubrica, dopo la parola: «Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e Tenenti»; e) all’articolo 30: 1) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi da tenente a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all’esercizio della professione previste per il citato ruolo normale.
6-ter. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi da sottotenente a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione. 6-quater. Il transito di cui ai commi 6-bis e 6-ter avviene secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.»;
2) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell’ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell’ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina. 11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo.»;
f) all’articolo 56, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello»;
g) all’articolo 65:
1) al comma 9, secondo periodo, le parole: «, se colonnello,» e le parole: «ovvero, se generale, l’ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l’ufficiale anagraficamente più anziano» sono soppresse;
2) al comma 10, le parole « il personale di cui all’articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all’articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali dell’Esercito eventualmente impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina».
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso d’applicazione della durata di due anni e un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolati dall’ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri.»; b) all’articolo 10, comma 4, le parole «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 8-bis e 8-ter»;
c) all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»; d) all’articolo 20:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al termine del ciclo formativo di cui all’articolo 6, comma 1-ter, l’anzianità relativa degli ufficiali del ruolo normale è rideterminata con decreto ministeriale, secondo i criteri stabiliti dall’ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri.»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I sottotenenti del ruolo normale che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l’anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»; 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi previsto nella rideterminazione dell’anzianità di cui al comma 1 sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità.»; e) all’articolo 21, comma 3: 1) all’alinea, le parole: «previo superamento del corso di istituto,» sono soppresse;
2) il capoverso: «Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale» è soppresso;
2. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)
1. All’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso d’istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri da maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale».
Art. 4.
(Interpretazione dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224)
1. Il comma 4 dell’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che le cessazioni dal servizio permanente a domanda, ivi previste, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per raggiungimento del limite di età.
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
1. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642)
1. All’articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il personale di cui all’articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»; b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «In caso di assenza per infermità, l’assegno di lungo servizio all’estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».
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