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MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO
ELIMINAZIONE DELLE DISPARITA'
A suo tempo ho presentato il disegno di legge n. 985 relativo all' "Estensione agli ufficiali e sottufficiali in congedo della "Medaglia militare al merito di lungo comando", che di seguito riporto:
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PRESENTAZIONE:
Onorevoli Senatori. – Allo scopo di estendere la concessione della «Medaglia militare al merito di lungo comando» agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo già appartenenti alle Forze armate della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri, è necessario tenere ben presente le fonti normative principali che regolano il conferimento di detta onorificenza: il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, che istituisce la «Medaglia militare al merito di lungo comando»; l’articolo 3 del citato regio decreto che conferisce tale onorificenza agli ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo; l’articolo unico del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, che estende il conferimento di detta medaglia ai sottufficiali dell’Esercito; l’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616, che estende il conferimento della medaglia al merito di lungo comando agli ufficiali e sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica militare in attività di servizio; il comma 1, articolo 32, capo VII del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, che fissa il conferimento dell’onorificenza in parola agli ufficiali e sottufficiali in attività di servizio della costituita Forza armata dell’Arma dei carabinieri. Il disegno di legge che si propone ha lo scopo di evitare disparità di trattamento ed uniformare le modalità di conferimento della «Medaglia militare al merito di lungo comando» delle Forze armate. DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. La «Medaglia militare al merito di lungo comando» di cui all’articolo 3 del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, per gli ufficiali dell’Esercito, all’articolo unico del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, per i sottufficiali dell’Esercito, all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616, per gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare, nonché all’articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, per gli ufficiali e i sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, è conferita con le medesime prescrizioni e modalità stabilite dalle predette norme, in quanto applicabili, agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie del congedo delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, che abbiano raggiunto in attività di servizio, globalmente, i periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti, previsti per il corrispondente personale in servizio permanente.
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La Commissione Difesa il giorno 3 marzo 2010 ha iniziato la discussione del disegno di legge. Dopo l'illustrazione fatta dal relatore ed un mio intervento a sostegno, il Governo ha comunicato di aver deciso, a seguito della presentazione del disegno di legge stesso, di inserire nel testo unico regolamentare dell'ordinamento militare l'art. 841 che recita:
"Art. 841 Presupposti (art. 3, 5 e 6, r.d. n. 908 del 1935; art. unico, r.d. n. 1919 del 1935; art. 1, d.P.R. n. 616 del 1996; art. 32, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000) 1. La <> è conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto: a) medaglia d'oro: 20 anni; b) medaglia d'argento: 15 anni; c) medaglia di bronzo: 10 anni. 2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. 3. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto ed è calcolato con le norme di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. "
L'articolo recepisce nella sostanza quanto detto nel mio disegno di legge.
Conseguentemente ho ritenuto opportuno fermare il procedimento in Commissione essendo la richiesta già soddisfatta.
Si conclude così in maniera positiva l'iniziativa legislativa, da me intrapresa, nel rispetto di un principio di giustizia. Quanto sopra per informare tutti gli interessati.
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